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Le differenze fra la mediazione familiare e la consulenza tecnica d’ufficio

La mediazione familiare è un istituto completamente differente, da tutti i punti di vista, anche rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio. I confini sono estremamente chiari, si tratta di due mondi che non devono essere assolutamente confusi.
Per fornire un quadro immediato delle differenze si ripropongono i seguenti schemi, estratti dal sito internet dell’Associazione Italiana dei Mediatori Familiari.

CTU ex art. 61 c.p.c.

ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.

ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE ex art.155 sexies c.c.
1. BENEFICIARIO ATTIVITÀ Giudice ai fini della decisione Parti ai fini della composizione del conflitto
2. ACCESSO PER LE PARTI Obbligatorio su provvedimento del giudice Volontario su scelta delle parti
3. AMBITO ATTIVITÀ Endo-processuale Extra-processuale
4. CONFERIMENTO INCARICO Nomina e quesito del giudice Scelta delle parti
5. GIURAMENTO Si No
6.  

 

RESPONSABILITÀ

-Civile

-Penale generica

-Penale specifica come pubblico ufficiale

-Sospensione dell’esercizio

 

-Civile

-Penale generica

7. RAPPORTO CON IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO -Relazione e processo verbale

-Chiamata a chiarimenti

-Riservatezza e confidenzialità sul contenuto degli accordi.

Eventuale comunicazione dell’avvenuto o meno percorso di mediazione.

8. COMPENSO Liquidato dal giudice Concordato tra le parti ed il mediatore
9. INCARICO CONFERITO Di tipo valutativo attraverso:

-Consulenze

-Descrizioni

-Indagini

Di tipo compositivo attraverso:

-riduzione della conflittualità

-miglioramento della comunicazione

 

RUOLI E FUNZIONI ATTIVITÀ
CTU ex art. 61 c.p.c.

ALTRI AUSILIARI ex art. 68 c.p.c.

con competenze tecniche specifiche nominati dal Giudice per giurare e rispondere ad un quesito

Consulenza tecnica finalizzata a svolgere l’incarico di tipo valutativo ricevuto nei limiti del quesito e nel rispetto del c.p.c., senza avviare un percorso di Mediazione Familiare
ESPERTO MEDIATORE FAMILIARE

ex art. 155 sexies c.c.

con competenza specifica nella mediazione familiare, incaricato dalle parti in funzione di esperto mediatore ex art. 155 sexies c.c.

Attività di mediazione con esclusivo intento compositivo e negoziale, nel rispetto del codice deontologico dei mediatori familiari, senza redazione di relazione tecnica

 

Si deve, purtroppo, segnalare come, talvolta, operatori poco formati ed informati riescano a fare un uso distorto dell’istituto oggetto di studio, rendendo possibili “inconvenienti” come quello verificatosi in un caso approdato in Cassazione.
In Corte d’Appello era stata assunta una certa decisione relativa all’affidamento di figli minori in seguito all’acquisizione di una relazione svolta dal Servizio di psichiatria della Asl nell’ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal Tribunale per i Minorenni.
La parte soccombente aveva, giustamente, impugnato la sentenza contestando, tra le altre cose, tale irrituale acquisizione.
Sorprendentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, statuendo: “La corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies c.c., co. 1, di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre” (Cass. civ., sez. I, sentenza 12.2.2013, n. 5847).
È palese il duplice errore: da una parte, l’avere depositato in giudizio la relazione menzionata ha violato le finalità ed i principi della mediazione familiare, che sono la riservatezza, il segreto professionale, l’autonomia dal contesto giudiziario, l’assenza di giudizio. In altri termini, il mediatore al massimo avrebbe potuto “attestare” che le parti si sono sottoposte ad un percorso di mediazione familiare e che tale percorso non ha avuto l’esito sperato. Dall’altra parte, oltre all’ovvia stortura giuridica di considerare la mediazione familiare un mezzo di prova, quando l’autorità giudiziaria richiede diagnosi, valutazioni, giudizi, esulando dal campo, appunto, dalla mediazione familiare, dovrà necessariamente disporre una consulenza tecnica d’ufficio, con il rispetto delle regole e delle garanzie difensive sottese a tale istituto.